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Cybercrime, come difendersi?

Cyberbullismo, pedofilia online, sexting, grooming, manipolazione psicologica per scopi sessuali.... sono temi scottanti, anzi fastidiosi. Per questo forse ne parliamo troppo poco. Noi di XNews invece abbiamo deciso di farlo, dando spazio a chi come l'Avvocato Rossana Ferraro , si occupa da anni di queste tematiche, con l'obiettivo di difendere i più deboli, ovvero prima di tutto i minori. Esperta di cybercrime, docente presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno rivolta alle Forze dell’Ordine, Ferraro è anche Giudice di Pace da vent’anni. Leggendo queste poche righe, ognuno di noi può capire come difendersi, almeno un po’.

L'era digitale ha cambiato la società?

"Senz'altro. Ha modificato gli usi ed i costumi a livello planetario, avviando una rivoluzione nei comportamenti e nelle emozioni dell’uomo, oltre lo spazio terreno. La rete ha la capacità di penetrare nella sfera più intima delle persone, travalicando ogni forma di barriera. Soprattutto i bambini rappresentano la categoria sociale più esposta a forme di abuso, che si possono perpetrare nella tutale inconsapevolezza dei genitori o di chi è adibito alla loro tutela. Tra l’altro, il web spesso è connesso con altri crimini commessi verso i bambini. Chi fa traffico di minori spesso difatti usa la rete come viatico per la realizzazione di tali azioni..

Come si sono mosse le istituzioni per tutelare i più deboli sul web?

"Si è cercato, nel corso del tempo di delimitare tra ciò che lecito e ciò che è illecito, online, definendo con precisione, ad esempio, ’Cyber Crime' e 'Sexual abuse', al fine di evitare la creazione di 'oasi di non punibilità' nell’ambito internazionale. Nel 2019, poi, è stata introdotta una nuova fattispecie di reato nel nostro codice penale all’art. 612 ter c.p.: «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti».

Oggi la rete è anche teatro di truffe sentimentali...

Purtroppo sì. Chi commette il reato induce la vittima in ‘pieno’ errore. Sul web c’è chi riesce a far invaghire le persone, a far loro credere che i sentimenti affettivi siano reciproci... e infine a far effettuare versamenti a proprio favore. In questi casi, ricorre comunque una violenza sessuale, commessa “a distanza”, punibile secondo l’art. 609-bis c.p.”


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